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Una spesa di 40.000 euro, oggetto di
contenzioso con un cittadino, non può considerarsi per un Comune talmente
grave da compromettere le sue finanze e metterne in pericolo la stessa
attività. Sulla base di questo elementare principio, nei giorni scorsi la
Corte di Appello di Lecce ha respinto il ricorso del Comune di Casarano
che aveva chiesto la sospensione della sentenza del Tribunale di Lecce,
emessa lo scorso mese di novembre, che aveva accolto la domanda di
risarcimento danni proposta da una cittadina, la signora Tommasa Toma.
I giudici di secondo grado, infatti,
con il provvedimento del 7
aprile scorso, hanno ritenuto che “nella comparazione delle diverse
posizioni delle parti il pagamento di una somma di denaro non può
comportare un danno grave per un ente quale il Comune di Casarano”. Per
ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, con
la quale la signora Toma aveva ottenuto un risarcimento di 40.000 euro, era necessario
avere dei gravi motivi che la Corte ha ritenuto non sussistono. La signora
Toma, assistita dall’avv. Bartolo Ravenna, aveva ottenuto il risarcimento
per i danni subiti alla propria abitazione, situata in via Ruffano 30, causati dalle piogge torrenziali verificatesi
nell’ottobre del 1990
e nel novembre del 1993.
Il Tribunale aveva accertato che la
causa degli allagamenti, come recita la relativa sentenza, era “da
attribuire alla mancata esecuzione, da parte del Comune di Casarano, di
quegli interventi necessari a garantire un regolare deflusso delle acque
meteoriche e, quindi, ad evitare il verificarsi di simili fenomeni,
determinati, in particolare da una edificazione incontrollata che ha
contribuito alla inesorabile alterazione della particolare natura
orografica dei luoghi, causando pertanto il mancato smaltimento delle
acque con conseguente allagamento dell'abitazione della Toma”. Il Comune,
invece, aveva contrapposto l’ipotesi del caso fortuito e
dell’eccezionalità dei fenomeni atmosferici.
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